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A che cosa serve il Direttore dei Lavori?
La Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell'attività costruttiva edilizia, con l'art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all'Assuntore dei lavori è responsabile "di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella
licenza edilizia".
La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia all'art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e
motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all'incarico.
Per finire il DPR 380 del 6.06.2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" all'art. 29 comma 2 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del Direttore dei lavori.
Da quanto sopra emerge che il Direttore dei Lavori, da una parte, è praticamente il fiduciario del Committente per gli aspetti di carattere tecnico, e dall'altra parte dovrebbe essere il garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori ( Permesso di costruire, D.I.A., ecc. ).
Il conferimento da parte del Committente di un incarico di direzione lavori deve essere animato da uno spirito di fiducia ed il tecnico professionista incaricato dovrà saper trovare, nell'ambito della propria esperienza e delle proprie competenze professionali, soluzioni equilibrate per l'esecuzione del progetto secondo i contenuti in esso previsti.
Come viene conferito formalmente l'incarico dal Committente?
1) Nei confronti del libero professionista l'incarico è di tipo privatistico e può essere verbale oppure scritto ed accompagnato da un disciplinare e da un contratto di tipo economico.
2) Nei confronti dell'Amministrazione pubblica il Committente, di fatto, sottoscrivendo la richiesta di Permesso di Costruire o la D.I.A., dichiara chi sarà il Direttore dei Lavori e quest'ultimo, sottoscrivendo le richieste, di fatto accetta l'incarico.
Il Committente, se non è soddisfatto del modo di operare del Direttore dei Lavori o se ritiene che sia venuto meno il rapporto fiduciario, può revocare in qualunque momento l'incarico al Direttore dei Lavori pagandone le prestazioni professionali svolte e le eventuali penali previste dalla legge e/o dal contratto sottoscritto. In questo caso deve darne comunicazione al Comune di
competenza e provvedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori che dovrà formalizzare presso lo stesso Comune la sua accettazione.